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[1]La proroga di cui all'articolo precedente avra' effetto, anche rispetto alla scadenza del sindaco, della Giunta municipale, del presidente della Deputazione provinciale e della Deputazione stessa, nonche' delle Commissioni contemplate dall'art. 268 della legge comunale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 dicembre 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
