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Quando, per l'avvenuta rinnovazione totale d'un Consiglio comunale o provinciale, le elezioni comunali e provinciali non abbiano luogo nello stesso anno, la prima approvazione parziale del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale sara' prorogata di un anno, allo scopo che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
