Art. 9
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[1]Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 30, oltre quella progressiva di cui negli articoli precedenti.
[2]La francatura di queste lettere e pieghi e' obbligatoria.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
