Art. 49
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[1]La presente legge andra' in vigore col primo gennaio Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Dat. in Napoli addi' 5 maggio 1862.
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]U. Rattazzi.
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Conforti.
[6]Depretis.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
