Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtu' degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dell'art. 296 del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
