Art. 41
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli Impiegati delle Poste e' vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorche' per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro; ne' possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorche' per quelle assicurate.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
