Art. 40
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le lettere e pieghi sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si paghera' dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'art. 36.
[2]In caso di rifiuto del destinatario si procedera' contro il mittente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
