Art. 39
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E' proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
