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[1]Agl'Impiegati delle Dogane ed agli Uffiziali di Polizia e' vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i dispacci delle lettere descritti nel parte o volanda dell'Ufficio di posta.

[2]Trovando corrispondenze trasportate in frode della privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'Uffizio postale.

Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art38 · fonte del testo

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