Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'ammenda e' aumentata di un terzo quando la frode e' commessa da chi e' addetto al servizio dell'Amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
