Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sara' mai minore di lire cinque.

[2]Il diritto postale da cui e' misurata la pena e' quello stabilito per le corrispondenze non francate.

[3]In caso di recidiva, all'ammenda si potra' aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art36 · fonte del testo

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