Art. 36
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[1]Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sara' mai minore di lire cinque.
[2]Il diritto postale da cui e' misurata la pena e' quello stabilito per le corrispondenze non francate.
[3]In caso di recidiva, all'ammenda si potra' aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
