Art. 35
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[1]L'Amministrazione delle Poste e' mallevadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate.
[2]Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data del loro deposito e' devoluto all'Erario.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
