Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Verra' riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.

[2]Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al Corpo sara' pagata una tassa fissa di centesimi 5, purche' esse non eccedano le lire 20.

[3]Sui depositi eccedenti la detta somma verra' pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari