Art. 34
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[1]Verra' riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.
[2]Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al Corpo sara' pagata una tassa fissa di centesimi 5, purche' esse non eccedano le lire 20.
[3]Sui depositi eccedenti la detta somma verra' pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
