Art. 32
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[1]La franchigia postale sara' limitata al carteggio della Famiglia Reale, a quello dei Senatori e Deputati durante l'intera legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio.
[2]Le condizioni della franchigia verranno determinate con Decreto Reale.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
