Art. 28
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Potranno per altro colle norme indicate nel Regolamento essere aperte dal Capo dell'Amministrazione o da un Impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un Ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello viciniore al capo luogo del compartimento postale nel quale si procedera' all'apertura:
- a)Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;
- b)Le lettere non francate, dirette a luoghi pei quali e' obbligatoria la francatura;
- c)Le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
