Art. 27
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Il segreto delle lettere e' inviolabile. Il Governo e i Funzionari da lui dipendenti ne sono risponsabili e vigilano rigorosamente perche' non siano aperte da alcuno, ne' venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
