Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura sara' pagato il doppio della differenza.
[2]Alle stampe insufficientemente francate non si da' corso, ma si restituiscono possibilmente ai mittenti.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
