Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, devono essere pagate dai mittenti, sempre mediante l'applicazione sulla sopracarta di francobolli di valore equivalente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
