Art. 23
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[1]La tassa delle lettere e stampe cambiate pel mezzo dei piroscafi mercantili nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione postale sara' quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 6, 8, 15, 16 e 17 aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone del bastimento.
[2]Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
