Art. 22
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[1]I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno pel trasporto diretto delle corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni piego di stampe non eccedente il peso di 40 grammi.
[2]Per le lettere e stampe dallo Stato o per lo Stato la retribuzione sara' di centesimi 5 per le lettere e di centesimi 1 per le stampe.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
