Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari, sono obbligati di ricevere i dispacci che loro saranno consegnati da un incaricato dell'Amministrazione delle Poste o dai Consoli italiani all'estero.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
