Art. 20
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Gl'intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali per un peso non eccedente i 20 chilogrammi, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
