Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.
[2]Sono parimente eccettuati:
[3]1.° Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;
[4]2.° Le lettere aperte quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;
[5]3.° Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;
[6]4.° Le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un Comune dove non havvi Ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo in cui esiste un Ufficio postale.
[7]Questa eccezione s'intende estesa ai Comuni dove il servizio postale non e' giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta.
[8]5.° Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate risguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.
[9]Nessuno potra' fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
