Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque genere e i campioni, pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la raccomandazione delle lettere, oltre le tasse rispettivamente stabilite dagli articoli 15, 16 e 17.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
