Art. 18
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[1]Tutti gli oggetti contemplati nei due articoli precedenti debbono essere francati e messi sotto fascia, altrimenti non vi sara' dato corso, ma se ne fara' possibilmente la restituzione ai mittenti.
[2]Quando i giornali e le stampe contenessero o in foglio a parte o sul margine qualche scritto a mano, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di qualche cifra numerica e la sottoscrizione, e cio' limitatamente alle sole specie di stampe che per la loro qualita' possono richiederlo, saranno sottoposte al doppio della tassa fissata per le lettere non francate. Rifiutandosi il destinatario, si avra' ricorso contro il mittente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
