Art. 17
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I fogli di stampa non periodici, le prove di stampa corrette, le circolari, gl'inviti, manifesti, listini di cambio, e simili; le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica impressa o manoscritta; gli opuscoli e libri anche rilegati pagheranno una tassa doppia di quella fissata dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
