Art. 16
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[1]Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere e' sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.
[2]I supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo sono esenti da tassa, purche' sieno di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
