Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potra' esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione di ufficio della ricevuta detta di ritorno.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
