Art. 12
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[1]Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprieta' pel relativo rimborso.
[2]Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
