Art. 11
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[1]Le lettere contenenti biglietti di Banca, cartelle del Debito pubblico, o azioni di Societa' industriali, od altri valori simili, possono venire assicurate in certi determinati Uffizi per altri determinati Uffizi fino alla concorrenza di lire 3,000.
[2]Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 6 e 9, si pagheranno dal mittente centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovra' essere scritto in tutte lettere sulla sopracarta.
[3]L'Amministrazione delle Poste e' mallevadrice del valore assicurato, salvi i casi di perdita per forza maggiore.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
