Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di perdita di una lettera o piego raccomandato non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde un compenso di L. 50, ne' puo' essere obbligata ad altro risarcimento.
[2]Questo compenso e' dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo dentro due mesi dalla spedizione, puo' essere reclamato dal mittente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
