Art. 1
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Appartiene all'Amministrazione delle Poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
