Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli Uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione dell'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermita' incontrate per ragione di servizio, non potranno esser tenuti in tale posizione oltre due anni dalla data del Decreto di collocamento in aspettativa.
tolto: Il medesimo vale tanto per gli Uffiziali collocati in aspettativa per infermita' temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, quanto per gli Uffiziali cui e' cessata la sospensione dall'impiego, correndo i due anni, per i primi, dopo il periodo menzionato nell'articolo 12 della Legge 25 maggio 1852, n. 1376, e per i secondi dalla data del Decreto Reale accennato nell'articolo 18 della stessa Legge.
tolto: Spirati i due anni, i suddetti Uffiziali in aspettativa, e salve le disposizioni dell'articolo 21 di detta Legge, debbono essere richiamati in servizio effettivo, ed in luogo di essi passeranno in aspettativa altri Uffiziali del rispettivo grado ed Arma colle norme dettate dalla Legge 25 maggio 1852.
tolto: Pero' nessun Uffiziale, meno che si trattasse di infermita' provenienti o no dal servizio, potra' venire per propria domanda collocato in aspettativa se, essendo stato altra volta in tale posizione, non sieno scorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio effettivo.
tolto: Nessun Uffiziale potra' essere ricollocato di autorita' in aspettativa, se il turno, il quale incomincia dai meno anziani, non sia esaurito.
tolto: Sono esclusi da tale turno in ogni grado ed Arma gli Uffiziali, che per ordine d'anzianita' costituiscono la prima quarta parte del proprio grado.
tolto: Quelli che, essendo in aspettativa, acquistassero le condizioni accennate nel capoverso precedente, prima che i due anni siano compiuti, dovranno essere richiamati in servizio effettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;330~art6 · fonte del testo
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