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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva legge del 18 dicembre 1881, n. 528, restano abilitati ad invocarne i beneficii, purche' ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 luglio 1885.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
