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Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non e' pubblicato l'ordine di requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati all'art. 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3. 1 2 3 4 5
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875
1Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pe'contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), purche' entro il giorno 31 del venturo mese di agosto, essi adempiano alle dichiarazioni ne'detti articoli stabilite".
Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61
2Il Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª) sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro il giorno 31 del venturo mese di maggio essi adempiano alle dichiarazioni nei detti articoli stabilite".
Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56
3Il Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7)) che e' concesta amnistia "per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 maggio prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".
Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184
4Il Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene: 1° per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3ª, sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 agosto prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".
Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207
5Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera l)) che "Sono condonate le pene inflitte: [...] l) per le contravvenzioni prevedute e punite dagli articoli 4 e 5 della legge sulla requisizione dei quadrupedi del 30 giugno 1889, n. 6168, purche', entro il 30 di settembre prossimo venturo, i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".
Testo in vigore dal 28 giugno 1899 al 26 novembre 1900
