Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:
- a)I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;
- b)Quelli degli agenti diplomatici delle Potenze estere e del personale delle Legazioni accreditate presso il Regio Governo;
- c)Quelli dei consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione piu' favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;
- d)Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;
- e)Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;
- f)Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse pero' non sono esenti dalle riviste, ne' dalle dichiarazioni di cui al successivo art. 4;
- g)Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.
[2]Un Regio decreto indichera' quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera c.
[3]Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verra' tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
