Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possiedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture e i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.
[2]Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procedera' anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno pero' le dichiarazioni di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
