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[1]Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avra' diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purche' ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.
[2]Il quadrupede conservato dal proprietario rimarra' a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potra' essere requisito quando il bisogno si verifichi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
