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[1]All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilira' il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.
[2]Questo sara' determinato dai due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si fara' intervenire il perito, e si stabilira' il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
