Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'art. 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

[2]In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sara' inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da lire 500 a lire 1000.

Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-06-30;6168~art11 · fonte del testo

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