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[1]I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'art. 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.
[2]In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sara' inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da lire 500 a lire 1000.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
