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[1]In caso di mobilitazione di tutto o di parte del Regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprieta' dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2.
[2]Tutti i quadrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del Governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 10 agosto 1913
