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[1]Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari, od in qualunque condanna dai tribunali militari; la retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alla compagnia di disciplina, devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.
[2]Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza o abbiano perduta la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
[3]In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
