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[1]La decorrenza della rafferma con premio comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.
[2]Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma; e' fatta tuttavia facolta' al Ministro della Guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le, armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di 3 anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
