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[1]Purche' si mantengano nelle condizioni di eta', condotta ed istruzione, di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:
- a)Sino a quattro successive rafferme con premio i sottufficiali dei carabinieri Reali;
- b)A tre successive rafferme con premio i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani ed invalidi;
- c)A due rafferme con premio i carabinieri Reali (non sottufficiali), i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;
[2]d)Ad una sola rafferma con premio tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
