Art. 17
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[1]Colla promulgazione della presente legge, cesseranno di avere effetto e si intenderanno abrogate le leggi del 7 luglio 1866, numero 3062 e 6 febbraio 1872, n. 664, per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Firenze, addi' 14 giugno 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Ricotti.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
