Art. 16
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Il caposoldo di cui all'articolo 10 non puo' essere concesso a coloro che all'epoca della promulgazione della presente legge gia' godono del soprasoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartelle di credito come assoldati anziani.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
