Art. 13
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[1]L'Amministrazione della Cassa militare e' posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti delle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti, eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.
[2]La Commissione sara' rinnovata ad ogni Legislatura.
[3]Essa nominera' il presidente fra i membri che la compongono.
[4]Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature, i senatori e deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.
[5]In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporra' la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione puo' dar luogo.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
