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[1]L'Amministrazione della Cassa militare e' posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti delle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti, eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

[2]La Commissione sara' rinnovata ad ogni Legislatura.

[3]Essa nominera' il presidente fra i membri che la compongono.

[4]Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature, i senatori e deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

[5]In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporra' la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione puo' dar luogo.

Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1973~art13 · fonte del testo

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