Art. 12
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Colle somme che gia' possiede, con quelle che saranno in essa versate dagli affrancati della prima categoria e dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, instituita colla legge 7 luglio 1866, n. 3062, provvedera' al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente articolo 10.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
