Art. 11
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Questo caposoldo decorrera' dal giorno della promozione al grado di sergente e durera' fino a tanto che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
