Art. 10
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Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani ed invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
